Definizioni Generali

Il potere sportivo

Velocità in salitaL’ACI esercita su delega della F.I.A. (Fédération Internationale de l’Automobile) il potere sportivo automobilistico in Italia attraverso la C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) ed è federata al CONI. La CSAI, ha il compito di assistere ed associare gli eventi sportivi automobilistici, promuovere ed organizzare le attività sportive - anche ai fini della formulazione dei regolamenti; interviene nella produzione di normative tecnico ? sportive e nel reclutamento degli Ufficiali di gara per il controllo delle manifestazioni. Si occupa inoltre, dell’approvazione dei percorsi di gara e dell’omologazione del materiale tecnico da impiegare nelle gare automobilistiche. La CSAI è delegata altresì a rappresentare presso gli Organismi Sportivi internazionali lo sport automobilistico italiano, compresa la FIA per quanto concerne il potere sportivo. La CSAI assicura, inoltre, la formazione e l’avviamento dei giovani piloti all’attività agonistica attraverso la Scuola Federale di Pilotaggio presso I’ Autodromo di Vallelunga a Roma.

Le fonti del diritto sportivo

La Fonte del diritto sportivo in sede internazionale è costituita dal Code Sportif Internazionale (abbreviato CODICE) e dai suoi allegati (Annexe). Essi sono emanati dalla F.I.A. La lingua ufficiale è il francese.

La Fonte del diritto sportivo in sede nazionale è costituita dal Regolamento Nazionale Sportivo (RNS) e dalle sue Norme Supplementari (NS). Essi sono emanati dalla C.S.A.I. ed hanno validità sul territorio nazionale purché non contrastino il CODICE. L’insieme di queste norme costituisce una raccolta pubblicata annualmente e per questo definita “Annuario” e disponibile, oltre che in formato cartaceo, anche nel sito Internet www.csai.aci.it Gli aggiornamenti regolamentari sono resi immediatamente disponibili mediante pubblicazione sullo stesso sito nel quale trovano spazio anche le decisioni emesse dal Tribunale Nazionale d’Appello che, come per gli effetti delle decisioni della Corte di Cassazione, hanno forza di legge per i casi analoghi. Altra Fonte del diritto sportivo, se pure limitatamente alla singola manifestazione, è il Regolamento Particolare di Gara (RPG)

Il Regolamento Particolare di Gara

Il RPG è il compendio della normativa che regola quella particolare disciplina a cui si riferisce la singola manifestazione, tale da costituire la base comportamentale di tutti coloro i quali, a qualsiasi titolo e con qualsiasi funzione, parteciperanno alla gara. In particolare il RPG contiene tutte quelle informazioni atte ad individuare:

  • i luoghi dove si svolgeranno le varie fasi della gara;
  • i tempi secondo i quali si svolgeranno le varie fasi della gara;
  • le persone che svolgeranno mansioni ufficiali con specifico riferimento ai loro incarichi.

Il RPG deve essere approvato dalla C.S.A.I. che ne stabilisce la conformità alla normativa vigente e tale approvazione costituisce il Permesso di Organizzazione della manifestazione. Il RPG deve essere pubblicato in assoluta fedeltà alla versione approvata, o corretta, dalla C.S.A.I.. I dati che il RPG deve obbligatoriamente contenere sono elencati nell’art. 65 del RNS.

Foto di Giovanni Bianco (http://www.flickr.com/photos/22757523@N02/)

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