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Assicurazione per veicoli immatricolati in uno stato estero
Mi sono arrivate alcune email che mi hanno chiesto la stessa cosa: “sono un cittadino italiano emigrato in Germania/altro Paese estero. Ho una macchina immatricolata non in Italia: come mi devo comportare con l'assicurazione? Devo portare con me qualche documento?”
A tale domanda risponde il Decreto Legislativo numero 209 del 2005, che sostituisce ed accorpa altre leggi simili: il cosiddetto codice delle assicurazioni.
Tale decreto distingue 3 possibilità a seconda dello Stato di immatricolazione:
Copertura automatica
Carta verde
Nessuna convenzione
Copertura automatica
Tale situazione si verifica con i veicoli immatricolati nei paesi della CEE ed in altri, cioè:
| Andorra | Grecia | Portogallo |
| Austria | Irlanda | Principato di Monaco |
| Belgio | Islanda | Regno Unito |
| Bulgaria | Lettonia | Repubblica Ceca |
| Cipro | Liechtenstein | Romania |
| Croazia | Lituania | Slovenia |
| Danimarca | Lussemburgo | Spagna |
| Estonia | Malta | Svezia |
| Finlandia | Norvegia | Svizzera |
| Francia | Olanda | Ungheria |
| Germania | Polonia |
In tal caso i veicoli si intendono automaticamente assicurati e pertanto non è necessario alcun documento supplementare. Non è quindi previsto nessun controllo dalle forze dell'ordine dei documenti assicurativi poiché risponde il Bureau nazionale competente. A tale norma sono esclusi i veicoli aventi targa provvisoria o militari.
Carta verde
La carta verde è un documento assicurativo internazionale che conferma la copertura assicurativa in Italia ad un veicolo già dotato di assicurazione nello Stato originario.
Gli stati che assolvono a tale norma sono:
| Albania | Israele | Serbia Montenegro |
| Bielorussia | Macedonia | Tunisia |
| Bosnia Erzegovina | Marocco | Turchia |
| Iran | Moldavia | Ucraina |
Se il veicolo quindi è immatricolato in tali Paesi c'è l'obbligo di avere a bordo la carta verde, o in alternativa, la cosiddetta carta rosa, la polizza temporanea di frontiera.
Nessuna convenzione
Gli stati non presenti nelle tabelle su-indicate, tra i quali anche San Marino e Città del Vaticano, per poter circolare nel territorio italiano devono essere in possesso di un certificato di assicurazione RCA stipulato con una compagnia di assicurazione italiana. E' possibile assolvere a tale obbligo anche con la suddetta carta rosa.
Ovviamente nei casi di carta verde e di nessuna convenzione ci sarà un controllo dei documenti assicurativi in quanto non è possibile stabilire a priori se il veicolo è assicurato o meno. In caso di mancanza assicurativa saranno comminate le sanzioni previste dall'articolo 193, Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile del Codice della Strada.
Articolo scritto nel novembre 2008. E' possibile che al momento della lettura dell'articolo siano cambiate alcune norme. E' pertanto vivamente consigliato informarsi presso il proprio assicuratore in caso di necessità.
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